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STATUTO S.I.A.E.
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 188 del 14-8-2001
STATUTO
DELLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI
Art. 1.
Struttura e funzioni
1. La Societa' italiana autori ed editori e' ente pubblico a base associativa
con sede in Roma.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
a) esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma
diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi,
rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo
tecnico delle opere tutelate;
b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n.
633;
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito
della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle
opere dell'ingegno;
d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e
diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni,
enti locali e altri enti pubblici o privati;
e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
f) svolge le attivita' strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;
g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di
autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi,
attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna
delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;
h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e
l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera b)
anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.
Art. 2.
Base associativa
1. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane, titola i
di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di
rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte
le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano
titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni
di reciprocita' per quanto concerne le iscrizioni presso le societa' consorelle.
2. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E.,
titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi
causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla
SIAE un mandato.
3. La qualita' di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo
accertamento da parte della Societa' del verificarsi delle condizioni di seguito
indicate:
a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;
b) aver maturato attraverso la Societa' somme per diritti d'autore non inferiori
al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione
della domanda;
c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta dalla
Societa' per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede
l'associazione stessa.
4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal
riconoscimento delle qualita' di associato ordinario, e' tacitamente rinnovabile
di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:
a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita' previsti al
comma 1;
b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del
quadriennio;
c) radiazione;
d) morte;
e) cessazione dell'attivita' se trattasi di persona giuridica;
f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Societa' quando questa sia
inferiore ai quattro anni;
g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la
durata di due anni consecutivi.
5. L'associato ordianario gode dei diritti ed e' tenuto al rispetto degli
obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero
adottate dai competenti organi sociali.
All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statuatarie e/o
regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.
Il caso di comportamenti di particolare gravita' che rendano incompatibili i
rapporti dell'associato ordinario con la Societa', l'assemblea puo' deliberate
la radiazione dell'associato.
Art. 3.
Organizzazione
1. Sono organi deliberativi della Societa':
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente.
2. Sono organi consultivi della Societa' le commissioni di sezione.
3. Sono organi di controllo della Societa':
a) il collegio dei revisori;
b) l'ufficio di controllo interno.
Art. 4.
Composizione dell'assemblea
1. L'assemblea e' composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli
associati ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori
nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4
produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari
e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale,
dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere
liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere
letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.
2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e' costituito un
seggio. Il voto per corrispondenza e' ammesso nel caso di invalidita' con
certificazione dello stato e della firma.
3. Un regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei
due terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e per quello passivo
nonche' le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la
costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in
modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea
nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.
4. Il regolamento di cui al comma precedente dovra' essere preventivamente
approvato dall'autorita' vigilante. Il regolamento dovra' consentire
un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini
elettorali, gli associati ordinari votano separati in due categorie, quella
degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la
formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali
che potranno essere diverse per ogni singola sezione.
Art. 5.
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea:
a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle
prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il
presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;
b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;
c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei
revisori;
d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Societa';
e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il
regolamento per il Fondo di solidarieta';
f) delibera i provvedimenti di radiazione;
g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. L'elezione di cui alla lettera b), del comma precedente avviene con votazioni
separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola
sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei
componenti delle stesse verra' stabilito dal regolamento generale.
Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da
8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo
che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri
nominati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.
2. La carica di consigliere e' incompatibile con quelle di membro dell'assemblea
e di componente delle commissioni di sezione.
3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, e' disposta con
decreto dell'Autorita' di vigilanza.
Art. 7.
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della
Societa';
b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della
Societa';
c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i
regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;
d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui
all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra
gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia
i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di
ripartizione. L'ordinanza di ripartizione e' approvata ed emanata dal consiglio
di amministrazione.
Art. 8.
Nomina del presidente
1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, e' nominato ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9.
Compiti del presidente
1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di
amministrazione e rappresenta legalmente la societa'. In caso di assenza o
impedimento il presidente e' sostituito da un membro elettivo del consiglio di
amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.
Art. 10.
Commissioni di sezione
1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere
assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e
le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.
2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere
obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai
criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le
utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate
dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
3. La qualita' di componente delle commissioni di sezione non e' compatibile con
la qualita' di membro dell'assemblea.
4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei
rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.
Art. 11.
Composizione del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e due
supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea,
uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.
2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di
specifica professionalita' iscritte nel registro dei revisori contabili.
Art. 12.
Compiti del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e
seguenti del codice civile.
Art. 13.
Il direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato e revocato con deliberazione del
consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il
rapporto di servizio e' regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di
durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.
2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e
controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare
la relizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal
consiglio di amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessiamente
raggiunti.
In particolare il direttore generale:
a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di
amministrazione, al quale puo' formulare pareri e proposte in merito ad ogni
questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Societa';
b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e
quelle previste dal regolamento della Societa' di cui all'art. 22 del presente
statuto e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione
allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili;
c) sovraintende alle attivita' di acquisizione delle entrate ed esercita
altresi' i poteri di spesa nei limiti delle previsioni del bilancio ed in
conformita' alle modalita' e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;
d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Societa' svolgendo
funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo
a singoli dirigenti la reponsabilita' di specifici progetti riguardanti piu'
strutture gestionali;
e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro
dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal
regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;
f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicita' dell'attivita' di gestione
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi erisultati.
Art. 14.
Struttura della Societa' e dirigenti generali
1. La Societa' e' organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli
organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non piu' di cinque divisioni.
2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto
agli organi decisionali.
3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate
in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero
di tali uffici non puo' essere superiore a 60, di cui non piu' di 20 quali
uffici periferici.
4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di
cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e
periferici che fanno capo alle divisioni, nonche' le modalita' di preposizione
agli uffici.
5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le
risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle
attivita' e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei
risultati.
A tal fine:
a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in
conformita' alle modalita' e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;
b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei
confronti degli uffici dipendenti;
c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno
di cui all'art. 22.
Art. 15.
Ufficio di controllo interno e Ufficio relazioni con il pubblico
1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche
strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attivita' degli uffici della
Societa', riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto,
all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio
di amministrazione, sentita l'assemblea, e possono essere sia dipendenti della
Societa' sia esterni ad essa.
2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8
della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio e' composto da personale dipendente
della Societa'.
Art. 16.
Vigilanza
1. La vigilanza sulla Societa' e' svolta dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro
delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Art. 17.
Patrimonio
1. Il patrimonio della Societa' e' costituito da:
a). beni immobili e mobili di proprieta' della Societa' ad essa pervenuti per
acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte
delle riserve;
b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
Art. 18.
Proventi
1. I proventi della Societa' sono costituiti da:
a) contributi degli associati;
b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;
c) corrispettivi sui servizi;
d) rendite;
e) contributi, erogazioni, donazioni.
Art. 19.
Bilancio
1. L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il
mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' trasmesso all'Autorita'
vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione
dell'assemblea, e' comunicato all'Autorita' di vigilanza
Art. 20.
Fondo di solidarieta'
1. La Societa' esercita forme di solidarieta' attraverso un autonomo Fondo al
quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4% dei diritti
d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non
possano beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo.
2. Un apposito regolamento determina criteri e modalita' per la concessione
delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento e' comunicato l'Autorita'
di vigilanza.
3. La Societa' gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati
ordinari.
Art. 21.
Promozione
1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato
espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con
apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti
o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove
iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilita' di bilancio,
delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza
compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888 e di altre casse o
istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalita'.
Art. 22.
Regolamento di organizzazione e funzionamento
1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Societa',
per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di
organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due
terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e
comunicato all'Autorita' di vigilanza.
Art. 23.
Norme transitorie
L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e con la
maggioranza qualificata dei due terzi disciplina il passaggio
degli attuali iscritti soci e mandanti tra gli associati ordinari o
straordinari.".
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